Effettivamente la componente fiscale sul gas gas naturale raggiunge anche punte del 50 per cento, del prezzo finale all’ utilizzatore Privato.D’altronde anche le Imposte che gravano sul gasolio per riscaldamento, sul gasolio e sulle benzine per autotrazione superano abbondantemente il 50 % del costo finale, come avviene in quasi tutti gli altri Paesi Europei.Le imposte che gravano sul gas gas naturale sono le seguenti:
1)IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO
Per l’applicazione dell’imposta sono previste due fasce geografiche, una comprendente i Comuni ubicati nella così detta “area del Mezzogiorno” e l’altra comprende tutti gli altri Comuni. In quest’ultima area l’imposta è più elevata. Nell’ambito di ognuna di dette aree, l’imposta è calcolata per tipologia di utilizzo.Si evidenziano qui di seguito le misure dell’imposta erariale di consumo vigenti nell’area geografica, escluso il Mezzogiorno, nella quale opera la gas naturale Nord S.p.A., in vigore dal 1° gennaio 2004:
gas naturale PER USI CIVILI
-per uso cottura cibi e produzione acqua calda di cui alla tariffa del gas T1= €/mc.0,040000
-per uso riscaldamento individuale, di cui alla tariffa del gas T2:
fino a mc. 250 all’anno = €/mc. 0,040000
per quantitativi eccedenti i 250 mc. Anno= €/mc.0,173200
-per altri usi civili = €/mc. 0,173200
gas naturale PER USI INDUSTRIALI ed assimilati di cui è detto in altro punto
-aliquota di= €/mc.0,012498
Le aliquote suddette potranno essere confermate oppure subire delle variazioni con provvedimenti degli Organismi Istituzionali preposti.
2)IMPOSTA REGIONALE
Le aliquote dell’Imposta Regionale, più compiutamente denominata Addizionale Regionale all’imposta di consumo sul gas gas naturale, prevista dal Decreto Legislativo N.. 398 del 1991, tra un minimo di 10 lire ed un massimo di 50 lire al metro cubo, vengono stabilite dalle singole Regioni con propria legge.La Regione Lombardia, nel cui territorio sono ubicati tutti i Comuni nei quali la gas naturale Nord S.p.A., esercita la distribuzione del gas gas naturale, ha deliberato l’inesigibilità dell’Addizionale Regionale (Legge Regionale n. 27 del 19/12/2001).
3)I.V.A. – IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
La base imponibile sulla quale viene calcolata l’I.V.A. è costituita dal prezzo del gas (tariffa proporzionale e quota fissa) e dagli ammontare dell’imposta erariale di consumo e dell’imposta regionale.Le aliquote dell’I.V.A. previste sono le seguenti:
a) aliquota del 10 % sui prelevamenti ai quali compete la Tariffa T1 e cioè cottura cibi e produzione acqua calda per usi igienici, come previsto al punto 127 bis della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. N.. 633/1972 e successive modificazioni;
b) aliquota del 10 % sui prelevamenti effettuati dalle imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche ed editoriali, come previsto al punto 103 della tabella A, parte III allegata al D.P.R. Nr. 633/1972;
c) aliquota del 20% su tutti gli altri prelevamenti.